Articolo 1389 del Codice civile
Art. 1389.
(Capacita' del rappresentante e del rappresentato).
Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
(Capacita' del rappresentante e del rappresentato).
Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
2. CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-24, n. 202100605Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- autodichiarazioni·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- legittimazione passiva·
- par condicio patrum·
- principio di economicità dei mezzi processuali·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- responsabilità precontrattuale·
- soccorso istruttorio·
- verifica dei requisiti
3. CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-23, n. 202100603Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determina di esclusione·
- appalti pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- cessazione della materia del contendere·
- collegamento sostanziale delle offerte·
- compensazione delle spese·
- esclusione da gara·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione passiva·
- mandato con rappresentanza·
- motivi aggiunti di ricorso·
- principio di segretezza delle offerte·
- responsabilità precontrattuale·
- segretezza delle offerte