Articolo 1565 del Codice civile

Art. 1565.

(Sospensione della somministrazione).

Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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