Articolo 761 del Codice civile

Art. 761.

(Annullamento per violenza o dolo).

La divisione puo' essere annullata quando e' l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o in cui il dolo e' stato scoperto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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