Articolo 2497 sexies del Codice civile

Art. 2497-sexies.

(Presunzioni).

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata ((dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla))ai sensi dell'articolo 2359.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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