Articolo 751 del Codice civile
Art. 751.
(Collazione del danaro).
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
(Collazione del danaro).
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
5. TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-02-13, n. 201700050Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 della l.p. 6/2005·
- art. 19 della l.p. 6/2005·
- art. 29 della l. 1766/1927·
- art. 3 della l. 1766/1927·
- art. 42 della Costituzione·
- beni di uso civico·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- principio della soccombenza·
- regolamento di esecuzione della l. 1766/1927·
- rivendicazione della proprietà·
- usucapione·
- vincolo di uso civico·
- violazione di legge