Articolo 2212 del Codice civile
Art. 2212.
(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
Sentenze • 3
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300168Provvedimento:Leggi di più...- art. 34 comma 5 c.p.a.·
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- cessazione della materia del contendere·
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- eccesso di potere·
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- principio dispositivo nel processo amministrativo·
- SCIA·
- violazione di legge