Articolo 763 del Codice civile

Art. 763.

(Rescissione per lesione).

La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione e' ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e' inferiore di oltre un quarto all'entita' della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze32

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi