Articolo 2916 del Codice civile
Art. 2916.
(Ipoteche e privilegi).
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
(Ipoteche e privilegi).
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202100184Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
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