Articolo 905 del Codice civile

Art. 905.

(Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi).

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e' la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e' la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e' una via pubblica.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2014, n. 20107
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    • 2. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202400535
      Provvedimento:
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      • accesso agli atti amministrativi·
      • annullamento del provvedimento amministrativo·
      • art. 11 dpr 380/2001·
      • art. 832 cc·
      • carenza di istruttoria·
      • compensazione delle spese di giudizio·
      • distanze legali·
      • eccesso di potere·
      • regolamento condominiale·
      • regolamento edilizio·
      • ristrutturazione edilizia·
      • ristrutturazione edilizia vs nuova costruzione·
      • sospensione delle misure cautelari·
      • violazione delle distanze minime

    • 3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-08-22, n. 202402079
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      • annullamento permesso di costruire·
      • art. 87 cod. proc. amm.·
      • autotutela amministrativa·
      • compensazione delle spese·
      • dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse·
      • difetto di istruttoria·
      • eccesso di potere·
      • erronea applicazione DPR 380/2001·
      • improcedibilità del ricorso·
      • permesso di costruire·
      • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
      • violazione art. 7 e segg. legge 241/1990

    • 4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-19, n. 202310391
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      • accesso agli atti amministrativi·
      • art. 34 c.p.a.·
      • commissario ad acta·
      • demolizione opere abusive·
      • impugnazione provvedimenti amministrativi·
      • inefficacia titoli edilizi·
      • legittimazione e interesse al ricorso·
      • ottemperanza a sentenza·
      • silenzio-inadempimento·
      • vicinitas

    • 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-04-15, n. 202401091
      Provvedimento:
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      • annullamento in autotutela·
      • annullamento permesso di costruire·
      • art. 20 del D.P.R. n. 380/2001·
      • art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990·
      • art. 31 del D.P.R. n. 380/2001·
      • art. 38 del D.P.R. n. 380/2001·
      • autotutela amministrativa·
      • conformità urbanistica·
      • difetto di istruttoria·
      • giudicato civile·
      • giudice dell'esecuzione·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • giurisprudenza civile·
      • irricevibilità del ricorso·
      • ordinanza di demolizione·
      • principio di buona amministrazione·
      • principio di tassatività degli atti amministrativi sanzionatori·
      • procura alle liti·
      • rigetto del ricorso·
      • rimessione in pristino·
      • ripristino dello status quo ante·
      • S.C.I.A.·
      • sentenza di demolizione·
      • silenzio assenso·
      • spese di giudizio·
      • validità della S.C.I.A.
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