Articolo 2928 del Codice civile
Art. 2928.
(Assegnazione di crediti).
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
(Assegnazione di crediti).
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
1. CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-10-05, n. 202300644Provvedimento:Leggi di più...- art. 2928 c.c.·
- art. 43 l. Fall.·
- art. 44 l. Fall.·
- art. 51 l. Fall.·
- art. 553 c.p.c.·
- concordato preventivo·
- esecuzione forzata·
- fallimento del debitore·
- giudizio di ottemperanza·
- inammissibilità dell'appello·
- interruzione del processo·
- ordinanza di assegnazione del credito·
- ottemperanza delle sentenze·
- pignoramento presso terzi·
- principio di inopponibilità del fallimento·
- sospensione del giudizio
2. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202301270Provvedimento:Leggi di più...- art. 44 legge fallimentare·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese di lite·
- esecuzione delle sentenze·
- fallimento·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia dei pagamenti dopo il fallimento·
- ottemperanza delle ordinanze·
- par condicio creditorum·
- principio di cristallizzazione dei rapporti giuridici
3. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400316Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 546 c.p.c.·
- art. 553 c.p.c.·
- compensazione delle spese di lite·
- giudicato cautelare·
- liquidazione coatta amministrativa·
- opposizione all'esecuzione·
- ordinanza di assegnazione somme·
- ottemperanza·
- par condicio creditorum·
- sospensione della procedura esecutiva·
- terzo pignorato