Articolo 2928 del Codice civile

Art. 2928.

(Assegnazione di crediti).

Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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