Articolo 1275 del Codice civile

Art. 1275.

(Estinzione delle garanzie).

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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