Articolo 1716 del Codice civile
Art. 1716.
(Pluralita' di mandatari).
Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.
Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
(Pluralita' di mandatari).
Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.
Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.