Articolo 1716 del Codice civile

Art. 1716.

(Pluralita' di mandatari).

Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.

Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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