Articolo 2718 del Codice civile

Art. 2718.

(Valore probatorio di copie parziali).

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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