Articolo 1472 del Codice civile

Art. 1472.

(Vendita di cose future).

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita e' nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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