Articolo 729 del Codice civile

Art. 729.

(Assegnazione o attribuzione delle porzioni).

L'assegnazione delle porzioni eguali e' fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si puo' procedere per estrazione a sorte.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi