Articolo 488 del Codice civile

Art. 488.

(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria).

Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice.

L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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