Articolo 1201 del Codice civile

Art. 1201.

(Surrogazione per volonta' del creditore).

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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