Articolo 1501 del Codice civile
Art. 1501.
(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
Sentenze • 4
1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-04-05, n. 201901912Provvedimento:Leggi di più...- affidamento legittimo·
- annullamento permesso di costruire·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese processuali·
- interesse pubblico·
- legittimazione ad ottenere il permesso di costruire·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- servitù di passaggio·
- violazione art. 21 nonies l. 241/1990
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-08-31, n. 201504031Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- appello incidentale·
- art. 21-quinquies L. 241/1990·
- clausola risolutiva·
- compensazione spese·
- decadenza concessione podestarile·
- diritto di proprietà·
- proprietà risolubile·
- revoca autorizzazione attività di ristorazione·
- usucapione