Articolo 1453 del Codice civile

Art. 1453.

(Risolubilita' del contratto per inadempimento).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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