Articolo 1186 del Codice civile
Art. 1186.
(Decadenza dal termine).
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
(Decadenza dal termine).
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300896Provvedimento:Leggi di più...- art. 10, comma 4-bis, del D.L. n. 76/2020·
- art. 1186 c.c.·
- art. 2931 c.c.·
- art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013·
- art. 5 della convenzione urbanistica·
- convenzione urbanistica·
- giurisprudenza amministrativa·
- inadempimento contrattuale·
- penale contrattuale·
- proroga legale·
- riforma delle sentenze·
- sostituzione nella esecuzione delle opere·
- sostituzione nel pagamento
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-27, n. 202310123Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- compensazione delle spese·
- contributo pubblico·
- fusione di società·
- interesse legittimo·
- legittimazione ad agire·
- principio di legalità·
- procura delle spese·
- rapporti concessori·
- tutela giurisdizionale