Articolo 794 del Codice civile
Art. 794.
(Onere illecito o impossibile).
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
(Onere illecito o impossibile).
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-10-14, n. 201410341Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- convezione del 1955·
- costruzione di un ristorante·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- inadempimento contrattuale·
- riduzione in pristino·
- risarcimento del danno·
- tutela del patrimonio storico·
- violazione degli obblighi contrattuali
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-06, n. 201004287Provvedimento:Leggi di più...- approvazione di progetto·
- art. 16 D. Lgs. 327/2001·
- art. 42 Costituzione·
- beni culturali·
- compensazione delle spese·
- espropriazione·
- pubblica utilità·
- ricorso amministrativo·
- soprintendenza·
- valutazione di impatto