Articolo 52 del Codice civile
Art. 52.
(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
5. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300761Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 D.P.R. 7 maggio 2008·
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