Articolo 52 del Codice civile

Art. 52.

(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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