Articolo 835 del Codice civile
Art. 835.
(Requisizioni).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
(Requisizioni).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300282Provvedimento:Leggi di più...- diritto all'indennizzo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- improcedibilità del ricorso·
- interesse risarcitorio·
- legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti·
- ordinanza contingibile e urgente·
- presupposti per l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti·
- proroga annuale della requisizione·
- requisizione dei beni strumentali
5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-25, n. 202405902Provvedimento:Leggi di più...- annullamento circolare ministeriale·
- circolari interpretative non impugnabili·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- indennizzo per proprietari di immobili occupati·
- legittimazione passiva·
- occupazione abusiva di immobili·
- principio di risarcimento per danno ingiusto·
- requisizione e indennizzo·
- tutela dei diritti di proprietà·
- violazione art. 11 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14·
- violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo·
- violazione art. 42 Cost.·
- violazione art. 835 c.c. e art. 7 legge 20.03.1865, n. 2248