Articolo 835 del Codice civile

Art. 835.

(Requisizioni).

Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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