Articolo 835 del Codice civile
Art. 835.
(Requisizioni).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
(Requisizioni).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.