Articolo 127 del Codice civile
Art. 127.
(Intrasmissibilita' dell'azione).
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.
(Intrasmissibilita' dell'azione).
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.