Articolo 1155 del Codice civile

Art. 1155.

(Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri).

Se taluno con successivi contratti aliena a piu' persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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