Articolo 1877 del Codice civile

Art. 1877.

(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da' o diminuisce le garanzie pattuite.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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