Articolo 1929 del Codice civile

Art. 1929.

(Efficacia del contratto).

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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