Articolo 1929 del Codice civile

Art. 1929.

(Efficacia del contratto).

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2018-08-02, n. 201801238
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • autorizzazione integrata ambientale·
    • compensazione delle spese·
    • diritto amministrativo·
    • diritto assicurativo·
    • diritto commerciale·
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