Articolo 1929 del Codice civile
Art. 1929.
(Efficacia del contratto).
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
(Efficacia del contratto).
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Sentenze • 1
1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2018-08-02, n. 201801238Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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