Articolo 1949 del Codice civile
Art. 1949.
(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).
Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).
Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.