Articolo 1166 del Codice civile

Art. 1166.

(Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore).

Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne' l'impedimento derivante da condizione o da termine, ne' le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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