Articolo 2808 del Codice civile
Art. 2808.
(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.
(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.
5. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-10-18, n. 202213382Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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- violazione art. 212, 111 L.F.·
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- violazione art. 282 c.p.c.·
- violazione art. 39 T.U.B.