Articolo 1195 del Codice civile

Art. 1195.

(Quietanza con imputazione).

Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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