Articolo 1906 del Codice civile

Art. 1906.

(Danni cagionati da vizio della cosa).

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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