Articolo 54 del Codice civile
Art. 54.
(Limiti alla disponibilita' dei beni).
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
(Limiti alla disponibilita' dei beni).
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-22, n. 202414872Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di sentenza·
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