Articolo 1352 del Codice civile

Art. 1352.

(Forme convenzionali).

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze130

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