Articolo 1352 del Codice civile
Art. 1352.
(Forme convenzionali).
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.
(Forme convenzionali).
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.