Articolo 1174 del Codice civile
Art. 1174.
(Carattere patrimoniale della prestazione).
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
(Carattere patrimoniale della prestazione).
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.