Articolo 2205 del Codice civile
Art. 2205.
(Obblighi dell'institore).
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
(Obblighi dell'institore).
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-08-23, n. 201600254Provvedimento:Leggi di più...- arricchimento senza causa·
- azione di arricchimento senza causa contro la Pubblica Amministrazione·
- convenzione per opere di urbanizzazione·
- DPR 380/2001·
- giurisdizione esclusiva·
- legge urbanistica provinciale·
- oneri di urbanizzazione·
- prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito·
- Regolamento comunale·
- rimborso oneri di urbanizzazione·
- scomputo degli oneri di urbanizzazione
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2014-12-30, n. 201400304Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 5bis L.P. 13/1992·
- cambio di destinazione d'uso·
- competenza territoriale·
- concessione edilizia·
- diniego di autorizzazione·
- eccesso di potere·
- normativa urbanistica·
- sala giochi·
- tutela dei minori