Articolo 1429 del Codice civile
Art. 1429.
(Errore essenziale).
L'errore e' essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.
(Errore essenziale).
L'errore e' essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.
5. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300019Provvedimento:Leggi di più...- accordo di programma integrato di intervento·
- annullamento amministrativo·
- clausola compromissoria·
- colpevolezza e inadempimento·
- compensazione delle spese di giudizio·
- convenzione attuativa·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- impossibilità giuridica dell'oggetto·
- inadempimento contrattuale·
- nullità e inefficacia degli atti amministrativi·
- prescrizione del diritto·
- risarcimento danni·
- risoluzione contrattuale·
- sequestro conservativo·
- vizi del consenso