Articolo 952 del Codice civile
Art. 952.
(Costituzione del diritto di superficie).
Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.
(Costituzione del diritto di superficie).
Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.
3. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-06-06, n. 202411494Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione pertinenze demaniali·
- annullamento atto amministrativo·
- art. 49 Codice della Navigazione·
- compensazione spese·
- concessione demaniale marittima·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- giurisprudenza amministrativa·
- principio di corrispondenza delle prestazioni·
- rinnovo concessione·
- violazione di legge
4. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-21, n. 202412676Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione al demanio dei beni di difficile rimozione·
- annullamento di atti amministrativi·
- canone demaniale marittimo·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- errore materiale nella determinazione del canone·
- indennizzo per occupazione demaniale·
- legittimità di atti amministrativi·
- pertinenze del demanio marittimo·
- riduzione del canone per fenomeni erosivi·
- rinnovo e proroga delle concessioni demaniali·
- uso difforme del bene demaniale·
- valutazione turistica del territorio