Articolo 1383 del Codice civile
Art. 1383.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-12-22, n. 202303933Provvedimento:Leggi di più...- art. 49 D.Lgs. 163/2006·
- diritti di difesa del concorrente·
- doppia partecipazione alla gara·
- esclusione da gara d'appalto·
- escussione della cauzione provvisoria·
- giurisprudenza sulla cauzione provvisoria·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- revocabilità dell'offerta di gara·
- segnalazione per falsa dichiarazione·
- violazione disciplinare di gara
5. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202301693Provvedimento:Leggi di più...- accordo pubblico-privato·
- arricchimento senza causa·
- art. 11 legge 241/1990·
- art. 1383 c.c.·
- art. 87 c.p.a.·
- inadempimento contrattuale·
- penale per inadempimento·
- risarcimento danni·
- trasferimento gratuito di proprietà·
- variante urbanistica