Articolo 1159 del Codice civile
Art. 1159.
(Usucapione decennale).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
(Usucapione decennale).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
1. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202302210Provvedimento:Leggi di più...- art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001·
- demanio pubblico·
- esproprio·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- legittimazione passiva·
- occupazione illegittima·
- principio di atipicità delle pronunce di condanna·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- risarcimento del danno·
- usucapione
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-17, n. 202307004Provvedimento:Leggi di più...- altezza manufatto·
- art. 19 L. 241/1990·
- art. 31 e 37 DPR 380/2001·
- assorbimento·
- consenso proprietario confinante·
- demolizione opere abusive·
- difetto di istruttoria·
- distanze minime tra edifici·
- eccesso di potere·
- Google Street View·
- integrazione postuma motivazione·
- permesso di costruire·
- principio di corrispondenza·
- sanzione demolitoria·
- SCIA·
- violazione diritto di difesa