Articolo 2373 del Codice civile

Art. 2373.

(Conflitto d'interessi).

La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro))che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa' e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza.
Entrata in vigore il 5 marzo 2010

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