Articolo 2464 del Codice civile
Art. 2464.
(Conferimenti).
Il valore dei conferimenti non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato ((all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo))almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. ((I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto)) Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa'.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
(Conferimenti).
Il valore dei conferimenti non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato ((all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo))almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. ((I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto)) Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa'.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
3. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2021-08-02, n. 202109157Provvedimento:Leggi di più...- art. 2464 e 2500-ter c.c.·
- art. 2626 c.c.·
- art. 53, comma 1, D.lgs. n. 446/1997·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di difesa procedimentale·
- interpretazione art. 1, comma 807, legge n. 160/2019·
- iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi·
- legittimità costituzionale·
- requisiti minimi di capitale sociale·
- violazione art. 3 Cost.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2021-01-22, n. 202100672Provvedimento:Leggi di più...- annullamento cartella di pagamento·
- compensazione delle spese di giudizio·
- contraddittorietà della motivazione·
- interessi di mora·
- oneri di urbanizzazione·
- presunzione di indirizzamento della cartella esattoriale·
- responsabilità delle società di capitali·
- riforma sentenza·
- travisamento dei fatti·
- violazione art. 2464 c.c.
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-06-12, n. 202006478Provvedimento:Leggi di più...- art. 144 D.lgs. 50/2016·
- capitale sociale·
- eccesso di potere·
- improcedibilità della domanda·
- inibizione attività emissione buoni pasto·
- nozione di capitale sociale versato·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- riduzione capitale sociale·
- risarcimento danni·
- sospensione attività economica·
- vigilanza amministrativa