Articolo 542 del Codice civile

Art. 542.

((Concorso di coniuge e figli.))((Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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