Articolo 4 del Codice civile
Art. 4.
(Commorienza).
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
(Commorienza).
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-14, n. 202412121Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti psico-fisici per concorso pubblico·
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