Articolo 775 del Codice civile

Art. 775.

(Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere).

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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